top of page

La Normativa

"una norma è semplicemente un documento che dice "come fare bene le cose", garantendo sicurezza, rispetto per l'ambiente e

prestazioni certe".

​

​

Cos'è la ricetta medica?
"La ricetta medica è un documento scritto, redatto da un medico chirurgo (ossia: laureato in medicina e chirurgia, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo professionale), che consente al paziente di ottenere dal farmacista la consegna dei medicinali che vi sono elencati."

Di seguito un estratto della normativa vigente e valida su tutto il territorio nazionale.

la norma prevede due tipologie di ricette:

​

La Ricetta bianca

è scritta su un comune foglio di carta, è valida purchè contenga i seguenti elementi essenziali:

  • nome e cognome del medico ed eventuale struttura sanitaria di appartenenza;

  • nome del farmaco o del principio attivo;

  • luogo e data di compilazione della ricetta;

  • firma autografa del medico.

  • nome e cognome dell'assistito: non è necessario

  • con firma autografa e in originale.

Può essere scritta a mano, o computer, dev'essere chiara e leggibile, che non generi fraintendimenti o equivoci per il paziente o il farmacista.
E' sempre a totale carico dell'assistito e il farmaco deve recare sulla confezione: "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica".
Ha validità non superiore a sei mesi dalla data di compilazione per non più di dieci volte, salvo casi specifici.

La ricetta viene timbrata ma poi riconsegnata all'assistito per il suo uso futuro. Se il medico indica espressamente un numero di confezioni di medicinale superiore all'unità, la ricetta diventa "non ripetibile" e, quindi, è utilizzabile solo per quella volta da presentare in farmacia entro trenta giorni dalla data della sua compilazione.​

E' una scrittura privata e la semplice inappropriatezza della prescrizione (che non è quindi una ipotesi di falsità) espone il medico al rischio di essere accusato di danno erariale.

​

La Ricetta del Servizio Sanitario Nazionale o "ricettario rosa"

Le leggi che disciplinano il funzionamento del SSN prevedono che il costo dei farmaci classificati in fascia A dall'AIFA sia a totale o parziale carico dello Stato. 
La ricetta è compilabile solo dai medici dipendenti o convenzionati con il SSN ed è valida purché contenga i seguenti elementi essenziali:

  • nome e cognome del medico ed eventuale struttura sanitaria di appartenenza;

  • nome del farmaco o del principio attivo;

  • luogo e data di compilazione della ricetta;

  • firma autografa del medico.

  • nome e cognome dell'assistito

  • Codice Fiscale dell'assistito

  • con firma autografa e in originale.

Può essere scritta a mano, o computer, dev'essere chiara e leggibile, che non generi fraintendimenti o equivoci per il paziente o il farmacista.

In caso di falsità nella ricetta le pene saranno severe. La ricetta a carico del SSN, essendo prodotta da un medico dipendente o convenzionato con il SSN, ha la natura giuridica di atto pubblico ed il medico prescrittore assume la qualifica di pubblico ufficiale (medico dipendente) o incaricato di pubblico servizio (medico convenzionato), con pene molto severe in caso di falsità.

Il farmacista non può sostituire il farmaco prescritto dal medico con un altro farmaco, se il medico ha indicato sulla ricetta l'avvertimento espresso "farmaco non sostituibile". Se questa indicazione non c'è, il farmacista per legge deve informare l'assistito dell'eventuale esistenza di un farmaco equivalente (cosiddetto "generico") avente il medesimo principio attivo e l'assistito può acconsentire di ricevere il medicinale equivalente al posto di quello di marca. Se però l'assistito si rifiuta di ottenere il medicinale equivalente e pretende comunque il farmaco di marca, oppure se il medico ha indicato che la sua prescrizione non è sostituibile, l'assistito è tenuto a pagare la differenza fra il costo del farmaco equivalente (coperto dallo Stato) e il costo del farmaco di marca.
Il farmacista può consegnare in caso di urgenza dei medicinali ( es. cortisonici) che sarebbero concedibili solo dietro presentazione di ricetta medica, senza tuttavia che l'assistito abbia la ricetta. La legge prevede che in caso di estrema necessità e urgenza il farmacista possa consegnare all'assistito, anche in assenza di prescrizione medica, i farmaci che di norma avrebbero bisogno della ricetta medica. Il farmacista deve, comunque documentare in apposito registro questi casi eccezionali.

La Ricetta "Limitativa"
contiene la prescrizione di medicinali la cui utilizzazione è limitata all'ambiente ospedaliero e che riportano sulla confezione la dicitura: "Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico", oppure quella che prescrive farmaci vendibili al pubblico, ma solo dietro piano terapeutico di centri ospedalieri o di particolari categorie di medici specialisti, oopure quella che riguarda medicinali utilizzabili esclusivamente dal medico specialista durante la visita ambulatoriale.

La ricetta per i farmaci stupefacenti
si utilizza uno speciale ricettario di colore rosso distribuito dalla ASL e contiene la prescrizione di medicinali per i quali la legge sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope prevede specifiche modalità di distribuzione e di prescrizione. Si tratta di farmaci a base delle seguenti sostanze: buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone e ossimorfone che vengono impiegati per il controllo del dolore in pazienti affetti da patologie gravi.
Deve essere compilata in triplice copia: il medico consegna all'assistito due copie (una per l'assistito stesso e una per il farmacista) mentre la terza viene conservata dal medico. Su questa ricetta il medico deve apporre il proprio timbro con l'indicazione del suo nome e cognome e del suo indirizzo e numero di telefono professionale.

bottom of page